Debiti verso le banche: famiglia vince la causa dopo più di venti anni

La vicenda vede protagonista un nucleo familiare di Montebelluna nei confronti di una Cassa di Risparmio. Ma le clausole per le violazioni sono state dichiarate nulle dalla Corte di Cassazione

Vittoria di una famiglia di Montebelluna contro la banca
Vittoria di una famiglia di Montebelluna contro la banca

Una famiglia montebellunese è riuscita a liberarsi dai debiti verso due banche. I fatti iniziano nel 1995 quando una donna, A.F., aveva prestato una garanzia per tutti i debiti presenti e futuri (la cosiddetta “fideiussione omnibus”) per l’impresa individuale del marito nei confronti di una Cassa di Risparmio.

Negli anni successivi fecero così anche i due figli, per un’altra banca, per un importo di quasi 500 milioni di vecchie lire sia per l’impresa del padre che per la srl di cui il padre era socio di maggioranza. I problemi per madre e figli iniziano quando, a settembre 2003, falliscono sia l’impresa individuale del genitore sia la srl. Le due banche vengono ammesse al passivo dei due debitori falliti.

Purtroppo il passivo fallimentare supera l’attivo (come accade quasi sempre) ed allora le Casse di risparmio chiedono il pagamento dei debiti ai 3 garanti che però non avevano denaro per estinguerli. I debiti di madre e figli vengono così ceduti più volte a banche, ultima delle quali è una banca del Veneziano che ricomincia a pretendere il pagamento degli stessi e ritorna l’incubo per la famiglia che chiede aiuto a una società che aveva promesso loro di liberarli, senza però riuscirvi.

I tre, disperati, si rivolgono all’avvocato Feliciano Dal Bo di Montebelluna che riesce a trovare la strada giusta. Le tre garanzie prevedevano tre clausole (contenute nello schema Abi) adottate da tutte le banche, e quindi in contrasto con la libera concorrenza del mercato. Le tre clausole, dice l’avvocato Dal Bo, «per questa violazione sono state dichiarate nulle dalla Suprema Corte di Cassazione».

Tra esse, prosegue il legale, «la più pregiudizievole per i consumatori è quella che consentiva alle banche di derogare al termine di 6 mesi, entro il quale il creditore deve agire nei confronti del debitore o del garante a pena di decadenza, così come dispone l’art 1957 del codice civile». 

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