Comune trevigiano obbligato a coprire la retta della casa di riposo: stangata sui conti
Maser perde al Consiglio di Stato la causa con una famiglia. Dovrà pagare per intero la differenza tra l’Isee e la quota
![Treviso: Alcuni ospiti assieme agli operatori della struttura di Borgo Mazzini dell’Israa](https://images.tribunatreviso.it/view/acePublic/alias/contentid/1h4c3mnogqezcq6ovfg/0/copia-di-copy-of-sp_129693271.webp?f=16%3A9&w=840)
È una sentenza che rischia di inguaiare i bilanci dei Comuni quella emessa a fine gennaio dal Consiglio di Stato che ha respinto un ricorso del Comune di Maser.
La sesta sezione ha sentenziato infatti, confermando quanto decretato dal Tar del Veneto, che i Comuni non possono considerare altre voci, come proprietà immobiliari o altri redditi, oltre a quella dell’Isee, e non possono nemmeno prevedere nei loro regolamenti fasce e tetti massimi di Isee, quando si tratta di compartecipare alle spese della retta alberghiera di una persona che abbia una disabilità che la rende non autosufficiente e sia ospite di una casa di riposo.
I Comuni, quindi, devono pagare per intero la differenza tra l’Isee della persona non autosufficiente e il costo della retta. Punto. Che nel caso del Comune di Maser corrisponde a 8. 500 euro all’anno.
La storia
Il caso era sorto quando il Comune di Maser aveva negato la compartecipazione alle spese alberghiere di una donna non autosufficiente che era stata inserita nella casa di riposo Umberto I di Montebelluna.
Il municipio aveva espresso il diniego in base al regolamento comunale, il n. 48 del 2016 per l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali del Comune, che non prevedeva nessuna compartecipazione alla retta in quanto il valore Isee presentato superava la soglia prevista dal regolamento stesso.
Ma il tutore della donna, che è poi il marito, aveva fatto ricorso al Tar e aveva vinto la causa e il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar del Veneto ribadendo che il Dpcm 159/2013, che riguarda la determinazione e i campi di applicazione dell’Isee, non consente l’applicazione di fasce Isee e di tetti massimi da parte degli enti locali, ma prescrive la compartecipazione coprendo la differenza tra Isee e retta.
Sei anni di confronto
Il caso era sorto nel 2018, quando la signora era entrata in casa di riposo a Montebelluna e il marito-tutore aveva chiesto la compartecipazione del Comune alle spese alberghiere. Il Comune di Maser, regolamento alla mano, prevedendo che il calcolo della eventuale compartecipazione del Comune fosse fatto sulla reale capacità economica dell’interessata (Isee e valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare), aveva risposto negativamente e si era trovato con un ricorso alla giustizia amministrativa che gli ha dato torto in tutti e due i gradi di giudizio.
Le motivazioni
In pratica per Tar del Veneto prima e il Consiglio di Stato dopo, il regolamento comunale di Maser è illegittimo perché il contributo di compartecipazione deve essere determinato semplicemente sottraendo l’Isee all’importo della retta.
Il Comune di Maser, dopo la sentenza di primo grado, a titolo precauzionale aveva sempre versato alla casa di riposo “Umberto I” la differenza tra la retta e l’Isee, quantificata in 8.500 euro all’anno.
Il commento
«Il nostro appello al Consiglio di Stato mirava a far dichiarare che il regolamento comunale, che prevede fasce di Isee per l’accesso al contributo, era legittimo – commenta la sindaca Claudia Benedos – Il Consiglio di Stato invece ha stabilito che non è possibile inserire delle fasce Isee, ma che in caso di disabilità l’unico elemento di cui tener conto è esclusivamente l’Isee.
Il problema è che questo criterio in molte occasioni appare iniquo perché l’Isee non tiene conto di alcuni dati e per i bilanci dei Comuni è sempre più difficile reperire i fondi per far fronte a queste richieste».
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